2007年2月最も高貴なる共和国サンマリノで、動物実験が法的に全て禁止された。サンマリノとは、イタリア半島の東部にある小さな共和国で、現存する最古の共和国で、人口も3万人というミニ国家だ。(wikiより)しかし、完全な独立国家であり、歴史も長い。この記念すべき法律「サンマリノ共和国の動物実験の禁止に関する規定」は、2007年9月20日に立法機関により承認され、10月3日に交付された。Associazione Sammarinese Protezione Animaliにより市民運動が繰り広げられ、署名を集め、立法化されたという。Legge 3 ottobre 2007 n° 108REPUBBLICA DI SAN MARINONoi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San MarinoVisto l’articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l’articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005; Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 20 settembre 2007.LEGGE 3 OTTOBRE 2007 N.108DISPOSIZIONI SUL DIVIETO DI SPERIMENTAZIONE ANIMALE NELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO(PREMESSA)L’art. 282 bis del Codice Penale introdotto dalla Legge 25 luglio 2003 n. 101, punisce il maltrattamento e l’abbandono di animali prevedendo la pena dell’arresto di secondo grado o la multa per “chiunque sottopone gli animali a strazio o sevizie o a comportamenti e fatiche insopportabili per le loro caratteristiche anche etologiche, ovvero senza necessità li uccide, o li detiene in condizioni incompatibili con la loro natura o particolarmente disagiate, omette di custodirli oppure li abbandona”. Dato che: * Tutta la sperimentazione animale è di fatto una condizione di maltrattamento, in quanto gli animali sono tenuti in condizioni di prigionia e costrizione, sono spesso sottoposti a procedure che causano loro sofferenza anche estrema e sono alla fine uccisi; * Ad oggi sul territorio di San Marino non sono presenti aziende o facoltà universitarie in cui si effettuino esperimenti sugli animali; * La validità scientifica della sperimentazione animale è argomento controverso e sono sempre di più gli scienziati che si oppongono a questa pratica e preferiscono i metodi scientifici senza animali per i test di tossicità e gli studi in vitro, gli studi clinici ed epidemiologici per la ricerca di base e sulle malattie umane; * Crediamo che la Repubblica di San Marino possa proporsi come nazione all’avanguardia in Europa e in tutto il mondo, dichiarandosi nazione “senza vivisezione”, grazie alla presente legge che vieta ogni forma di sperimentazione sugli animali.Art.1 (Definizioni)1. Ai sensi della presente legge si intende per “animale”, non altrimenti specificato, qualsiasi vertebrato o invertebrato non umano inclusi quelli geneticamente modificati, le forme larvali autonome e/o capaci di riprodursi e le forme fetali. 2. Si intende con “utilizzo degli animali a fini scientifici o tecnologici” l’uso di animali, vivi o uccisi appositamente, per uno o più dei seguenti campi di applicazione: a) ricerca biomedica di base e applicata, inclusi le tesi di laurea sperimentali e i dottorati di ricerca inseriti all’interno dei progetti; b) sviluppo e messa a punto di tecniche e di metodologie medico-chirurgiche o dispositivi medici, formazione del personale preposto alla profilassi, diagnosi o cura di malattie , anomalie o altri cattivi stati di salute nell’uomo e negli animali; c) prelievo di organi, tessuti o altri materiali biologici per lo svolgimento di procedure in vitro o in vivo, o che siano rivolte alla profilassi, diagnosi o cura di malattie, anomalie o altri cattivi stati di salute nell’uomo e negli animali; d) saggi biologici per la tutela dell’ecosistema nell’interesse dell’uomo, degli animali e delle piante; e) prove didattico-dimostrative in università e scuole di ogni ordine e grado che sottopongano gli animali a strazio e sevizie o a comportamenti e fatiche insopportabili per le loro caratteristiche; f) sviluppo, produzione e controllo di prodotti finiti o dei loro singoli ingredienti o miscele di ingredienti finalizzati ad uso cosmetico; g) produzione e controllo di prodotti finiti per uso domestico; h) produzione e controllo di materiale bellico; i) ogni altro utilizzo degli animali compresa l’etologia sperimentale avente lo scopo di acquisire informazioni, di ottenere o testare prodotti che arrechino sofferenza all’animale. 3. Ai sensi del presente articolo, non sono da intendersi “fini scientifici o tecnologici” tutti gli interventi compiuti nell’interesse dell’animale stesso con finalità diagnostica, terapeutica, epidemiologica o di igiene pubblica.Art.2 (Divieti)1. In tutto il territorio della Repubblica di San Marino è vietato l’utilizzo di animali a fini scientifici o tecnologici. 2. È inoltre vietato l’allevamento di animali diretto all’utilizzo e al commercio degli stessi a fini scientifici o tecnologici.Art. 3 (Sanzioni)1. La violazione di quanto previsto dal primo e dal secondo comma dell’articolo 2, salvo che il fatto non costituisca altro reato, è punita con la prigionia di secondo grado e con la multa, nonché con l’interdizione di primo grado dall’esercizio dell’attività di commercio, di trasporto, di allevamento, di mattazione o di spettacolo di animali.2. In caso di recidiva le pene sono aumentate di un grado ed è disposta la pubblicazione, a spese del condannato, della sentenza di condanna su un giornale sammarinese e su un quotidiano di Stato estero diffuso nel territorio della Repubblica di San Marino e nelle regioni finitime.3. È disposta la confisca preventiva degli animali utilizzati, salvo che appartengano a persone estranee al reato.Art.41. Per ogni pratica consentita dalla presente legge, resta fermo il divieto di sottoporre a sofferenza gli animali oggetto di sperimentazione.Art.5 (Entrata in vigore)1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.Data dalla Nostra Residenza, addì 3 ottobre 2007/1707 d.F.R.I CAPITANI REGGENTI Mirco Tomassoni – Alberto Selva IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI Valeria CiavattaShare This Previous Articleイギリス 畜産動物規則 Next Article行動基準を用いた爬虫類の福祉評価法 2019/05/27